Al servizio dei Soci
Art. 15
– Assemblea Generale
L'Assemblea
Generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
Art. 16
– Assemblea Ordinaria
L'Assemblea
ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni
dalla
chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano
l’Assemblea
può essere convocata entro centottanta giorni; in tal caso
gli Amministratori
segnalano nella relazione le ragioni della dilazione. Compete
all’Assemblea
ordinaria:
a)
discutere ed approvare il rendiconto annuale;
b)
eleggere gli Amministratori ed i Sindaci;
c)
eleggere il Presidente del Collegio Sindacale, ai sensi
dell’art. 23911 c.c.;
d)
deliberare su questioni attinenti la gestione della Cooperativa poste
all’ordine del giorno;
e)
deliberare sul compenso agli Amministratori;
f)
deliberare sul sovrapprezzo ai sensi dell’articolo 25211
II° comma c.c..
Art. 17
– Procedure e modalità di voto
Le
Assemblee tanto ordinarie che straordinarie sono valide, qualsiasi sia
l'oggetto da trattare ad esclusione di quanto previsto
dall’art. 22, qualunque
sia il numero dei soci che hanno partecipato al voto.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci
presenti e
rappresentati. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati
coloro
che riportano un maggior numero di voti.
Può
partecipare alla votazione o intervenire all’Assemblea solo
il socio che
risulta iscritto al libro soci da almeno 3 mesi. Ogni socio dispone di
un solo
voto.
Nelle
Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, i soci esprimono il
proprio voto
sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, a mezzo referendum
così come previsto
dal regolamento sulle procedure di voto approvato dal Consiglio di
Amministrazione. Il voto può essere dato per corrispondenza.
Le
Assemblee medesime vengono convocate dagli amministratori mediante
avviso
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza
nonché l'elenco
delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Analogo
avviso verrà, per quanto possibile, affisso nei locali degli
Uffici presso i
quali prestano servizio gli associati.
Nel caso
di voto dato per corrispondenza l'avviso di convocazione deve contenere
per
esteso la deliberazione proposta. In tale ultimo caso la votazione
avverrà nel
modo seguente:
a) le
schede per la votazione sono predisposte a cura della
Società, timbrate e
siglate dal Presidente del Collegio Sindacale o da un Sindaco da lui
indicato
ed inviate ai delegati o incaricati presso gli uffici periferici che ne
cureranno la distribuzione ai soci e la successiva raccolta. Per i soci
in servizio
presso gli uffici centrali, la distribuzione delle schede
sarà curata
direttamente dalla Società. Unitamente alle schede,
b) il
socio, dopo aver espresso il voto, dovrà provvedere a
piegare la scheda e
chiuderla in una prima busta senza alcun segno di riconoscimento,
quindi inserirla
in una seconda busta sulla quale provvederà a scrivere il
proprio nome (in
stampatello), apporrà quindi la propria firma di traverso,
sul lato chiuso
della busta;
c) di
norma il voto si esprime apponendo un si o un no accanto alla proposta
contenuta nella scheda. I voti espressi in maniera diversa sono nulli;
d) la
votazione diretta al rinnovo delle Cariche Sociali avviene nei due
giorni
fissati per lo svolgimento dell’Assemblea, rispettivamente
dalle ore 11,00 alle ore
111.00 il primo giorno e dalle ore 11.00 alle ore 14.00 il secondo
giorno. La
consegna delle schede agli elettori e l’espressione del voto
avviene esclusivamente
nei locali adibiti a seggio e posti a disposizione dalla
Amministrazione
dell'Interno, previa annotazione, nel verbale di cui al precedente
punto a),
degli estremi di un documento di riconoscimento oltre che della firma
in
originale del votante.
L’elettore
deve scrivere negli appositi spazi, il cognome ed il nome dei soci che
ritiene
di eleggere alla carica di Consigliere, nel numero massimo di 10.
Per la
votazione diretta al rinnovo del Collegio dei Sindaci, i nominativi da
indicare
debbono essere in numero di 5: 3 effettivi e 2 supplenti. Tra i Sindaci
effettivi
dovrà essere indicato il Presidente del Collegio Sindacale.
Non verrà tenuto
alcun conto dei nominativi eventualmente indicati in sovrannumero, che
a
partire dall'ultimo, saranno depennati.
Il socio,
riposta la scheda, cosi come previsto dal precedente punto b), provvede
a
depositarla nell'apposita urna.
Le
operazioni di voto a livello centrale possono essere coordinate da un
funzionario incaricato dalla Amministrazione dell’Interno. In
sede periferica
il Prefetto e/o il Questore, potranno affidare ad un funzionario della
Amministrazione civile dell’Interno l’incarico di
coordinare le operazioni di
voto, affiancando il delegato della Cooperativa. Per il funzionamento
del
seggio l’incaricato del Prefetto e/o Questore
potrà nominare un socio da
affiancare al delegato o in sostituzione dello stesso in caso di sua
assenza o
impedimento;
e) non
saranno ritenute valide le schede che contengono scritture fatte dal
votante
allo scopo evidente di far riconoscere il proprio voto;
f) chiusa
la votazione, nel giorno fissato dal Consiglio di Amministrazione e
comunque
non oltre il 15° giorno dalla data di chiusura si costituisce
nella sede della
Società, il Comitato degli Scrutatori, in
conformità alle norme di cui all'art.
19.
II
Presidente designa per le mansioni di Segretario uno degli scrutatori
il quale
dovrà provvedere alla compilazione del Verbale delle
operazioni di scrutinio ed
alla proclamazione dei risultati;
g) il
Presidente fa prendere nota dei soci votanti, dispone quindi l'inizio
delle
operazioni di spoglio in due fasi.
Nella
prima fase si procede all'apertura delle buste siglate, controllando
man mano
che ogni busta contenga una e una sola seconda busta priva di segni di
riconoscimento che viene depositata in un'apposita urna.
Terminata
la prima fase, si passa a quella successiva di apertura delle buste
contenenti
il voto, controllando che anche la seconda busta contenga una sola
scheda
timbrata e siglata;
h) il
Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel
Verbale.
La
proposta messa a votazione si intende approvata se ha riportato la
maggioranza
dei voti validi. Se sullo stesso oggetto sono state avanzate due o
più
proposte, si intende approvata quella che ha riportato il maggior
numero dei
voti validi;
i) nella
votazione per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, si
procede alla
formazione di una graduatoria e si intendono eletti i soci che hanno
riportato,
nell'ordine, il maggior numero dei voti validi. A parità di
voti sarà
proclamato eletto il socio più anziano.
Per
l'elezione del Collegio dei Sindaci, si procede alla formazione di tre
graduatorie: una per il Presidente del Collegio, una seconda per i
Sindaci
Effettivi ed una terza per i Sindaci Supplenti. Si intendono eletti per
ciascuna graduatoria coloro che, in possesso dei requisiti previsti
dall’ordinamento vigente, hanno riportato, nell'ordine, il
maggior numero dei
voti validi.
Art. 111
– Chiusura della votazione
La
chiusura della votazione, avverrà nel termine indicato
nell'avviso di
convocazione e comunque non prima del trentesimo giorno successivo a
quello della
data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale. I soci
esprimono il proprio voto servendosi esclusivamente delle schede che
saranno
loro inviate dalla Società.
Queste
dovranno pervenire entro il termine stabilito per la chiusura della
votazione.
L'osservanza delle modalità e del termine di cui sopra
è richiesta a pena di nullità
del voto.
Art. 19
– Scrutinio delle schede
Lo
scrutinio delle schede è effettuato da un apposito Comitato
di Scrutatori
composto, oltre che dal Presidente, da quattro membri effettivi e da
tre
supplenti. In occasione di ogni Assemblea Generale, il Consiglio di
Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci provvederanno a designare,
fra i
propri membri, rispettivamente uno scrutatore effettivo ed un
supplente. Gli
altri due scrutatori effettivi ed uno supplente saranno scelti fra i
soci su
designazione del Collegio Sindacale.
Il
Comitato degli Scrutatori è presieduto dal Presidente del
Consiglio di
Amministrazione ed in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. I
soci
possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
Salvo nei
casi in cui diversamente disposto, le proposte che hanno ottenuto il
maggior
numero dei voti validi si intendono approvate. Il risultato delle
votazioni è fatto
constare nel verbale fatto firmare dagli scrutatori e pubblicato nel
Bollettino
Ufficiale del Personale del Ministero dell'interno. Esso obbliga tutti
i soci,
anche se non hanno partecipato alla votazione.
Art. 20
– Potere propositivo dei soci e del Collegio Sindacale
Le
proposte che i soci volessero fare includere nell'ordine del giorno
delle
Assemblee ordinarie, devono essere indirizzate alla Società.
Spetta al
Consiglio di Amministrazione valutare l'opportunità di porre
dette proposte
nell'ordine del giorno. La loro inclusione è però
obbligatoria qualora siano
avanzate da un decimo dei soci.
Del pari
vanno obbligatoriamente comprese nell'ordine del giorno dell'Assemblea
ordinaria eventuali proposte del Collegio Sindacale.
Art. 21
– Convocazione delle Assemblee
Le
Assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal
Presidente del
Consiglio dl Amministrazione su delibera del Consiglio. Il Consiglio di
Amministrazione
deve convocare l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta scritta e
motivata da
almeno un decimo degli associati o dal Collegio Sindacale.
Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda, la convocazione sarà fatta dal Collegio Sindacale.
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