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L'Assemblea: il voto dei Soci

Al servizio dei Soci

TESTO Dallo Statuto...

Art. 15 – Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 16 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano l’Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni; in tal caso gli Amministratori segnalano nella relazione le ragioni della dilazione. Compete all’Assemblea ordinaria:

a) discutere ed approvare il rendiconto annuale;

b) eleggere gli Amministratori ed i Sindaci;

c) eleggere il Presidente del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 23911 c.c.;

d) deliberare su questioni attinenti la gestione della Cooperativa poste all’ordine del giorno;

e) deliberare sul compenso agli Amministratori;

f) deliberare sul sovrapprezzo ai sensi dell’articolo 25211 II° comma c.c..

Art. 17 – Procedure e modalità di voto

Le Assemblee tanto ordinarie che straordinarie sono valide, qualsiasi sia l'oggetto da trattare ad esclusione di quanto previsto dall’art. 22, qualunque sia il numero dei soci che hanno partecipato al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un maggior numero di voti.

Può partecipare alla votazione o intervenire all’Assemblea solo il socio che risulta iscritto al libro soci da almeno 3 mesi. Ogni socio dispone di un solo voto.

Nelle Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, i soci esprimono il proprio voto sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, a mezzo referendum così come previsto dal regolamento sulle procedure di voto approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il voto può essere dato per corrispondenza.

Le Assemblee medesime vengono convocate dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Analogo avviso verrà, per quanto possibile, affisso nei locali degli Uffici presso i quali prestano servizio gli associati.

Nel caso di voto dato per corrispondenza l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. In tale ultimo caso la votazione avverrà nel modo seguente:

a) le schede per la votazione sono predisposte a cura della Società, timbrate e siglate dal Presidente del Collegio Sindacale o da un Sindaco da lui indicato ed inviate ai delegati o incaricati presso gli uffici periferici che ne cureranno la distribuzione ai soci e la successiva raccolta. Per i soci in servizio presso gli uffici centrali, la distribuzione delle schede sarà curata direttamente dalla Società. Unitamente alle schede, la Società provvederà a trasmettere a ciascun seggio un modello di verbale con l’elenco degli aventi diritto al voto ed il numero delle schede inviate. Al termine delle operazioni di voto, il responsabile del seggio provvederà ad indicare nel verbale il numero delle schede votate e di quelle non utilizzate, annotando nello stesso coloro che hanno esercitato il diritto di voto;

b) il socio, dopo aver espresso il voto, dovrà provvedere a piegare la scheda e chiuderla in una prima busta senza alcun segno di riconoscimento, quindi inserirla in una seconda busta sulla quale provvederà a scrivere il proprio nome (in stampatello), apporrà quindi la propria firma di traverso, sul lato chiuso della busta;

c) di norma il voto si esprime apponendo un si o un no accanto alla proposta contenuta nella scheda. I voti espressi in maniera diversa sono nulli;

d) la votazione diretta al rinnovo delle Cariche Sociali avviene nei due giorni fissati per lo svolgimento dell’Assemblea, rispettivamente dalle ore 11,00 alle ore 111.00 il primo giorno e dalle ore 11.00 alle ore 14.00 il secondo giorno. La consegna delle schede agli elettori e l’espressione del voto avviene esclusivamente nei locali adibiti a seggio e posti a disposizione dalla Amministrazione dell'Interno, previa annotazione, nel verbale di cui al precedente punto a), degli estremi di un documento di riconoscimento oltre che della firma in originale del votante.

L’elettore deve scrivere negli appositi spazi, il cognome ed il nome dei soci che ritiene di eleggere alla carica di Consigliere, nel numero massimo di 10.

Per la votazione diretta al rinnovo del Collegio dei Sindaci, i nominativi da indicare debbono essere in numero di 5: 3 effettivi e 2 supplenti. Tra i Sindaci effettivi dovrà essere indicato il Presidente del Collegio Sindacale. Non verrà tenuto alcun conto dei nominativi eventualmente indicati in sovrannumero, che a partire dall'ultimo, saranno depennati.

Il socio, riposta la scheda, cosi come previsto dal precedente punto b), provvede a depositarla nell'apposita urna.

Le operazioni di voto a livello centrale possono essere coordinate da un funzionario incaricato dalla Amministrazione dell’Interno. In sede periferica il Prefetto e/o il Questore, potranno affidare ad un funzionario della Amministrazione civile dell’Interno l’incarico di coordinare le operazioni di voto, affiancando il delegato della Cooperativa. Per il funzionamento del seggio l’incaricato del Prefetto e/o Questore potrà nominare un socio da affiancare al delegato o in sostituzione dello stesso in caso di sua assenza o impedimento;

e) non saranno ritenute valide le schede che contengono scritture fatte dal votante allo scopo evidente di far riconoscere il proprio voto;

f) chiusa la votazione, nel giorno fissato dal Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre il 15° giorno dalla data di chiusura si costituisce nella sede della Società, il Comitato degli Scrutatori, in conformità alle norme di cui all'art. 19.

II Presidente designa per le mansioni di Segretario uno degli scrutatori il quale dovrà provvedere alla compilazione del Verbale delle operazioni di scrutinio ed alla proclamazione dei risultati;

g) il Presidente fa prendere nota dei soci votanti, dispone quindi l'inizio delle operazioni di spoglio in due fasi.

Nella prima fase si procede all'apertura delle buste siglate, controllando man mano che ogni busta contenga una e una sola seconda busta priva di segni di riconoscimento che viene depositata in un'apposita urna.

Terminata la prima fase, si passa a quella successiva di apertura delle buste contenenti il voto, controllando che anche la seconda busta contenga una sola scheda timbrata e siglata;

h) il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel Verbale.

La proposta messa a votazione si intende approvata se ha riportato la maggioranza dei voti validi. Se sullo stesso oggetto sono state avanzate due o più proposte, si intende approvata quella che ha riportato il maggior numero dei voti validi;

i) nella votazione per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, si procede alla formazione di una graduatoria e si intendono eletti i soci che hanno riportato, nell'ordine, il maggior numero dei voti validi. A parità di voti sarà proclamato eletto il socio più anziano.

Per l'elezione del Collegio dei Sindaci, si procede alla formazione di tre graduatorie: una per il Presidente del Collegio, una seconda per i Sindaci Effettivi ed una terza per i Sindaci Supplenti. Si intendono eletti per ciascuna graduatoria coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento vigente, hanno riportato, nell'ordine, il maggior numero dei voti validi.

Art. 111 – Chiusura della votazione

La chiusura della votazione, avverrà nel termine indicato nell'avviso di convocazione e comunque non prima del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale. I soci esprimono il proprio voto servendosi esclusivamente delle schede che saranno loro inviate dalla Società.

Queste dovranno pervenire entro il termine stabilito per la chiusura della votazione. L'osservanza delle modalità e del termine di cui sopra è richiesta a pena di nullità del voto.

Art. 19 – Scrutinio delle schede

Lo scrutinio delle schede è effettuato da un apposito Comitato di Scrutatori composto, oltre che dal Presidente, da quattro membri effettivi e da tre supplenti. In occasione di ogni Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci provvederanno a designare, fra i propri membri, rispettivamente uno scrutatore effettivo ed un supplente. Gli altri due scrutatori effettivi ed uno supplente saranno scelti fra i soci su designazione del Collegio Sindacale.

Il Comitato degli Scrutatori è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. I soci possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

Salvo nei casi in cui diversamente disposto, le proposte che hanno ottenuto il maggior numero dei voti validi si intendono approvate. Il risultato delle votazioni è fatto constare nel verbale fatto firmare dagli scrutatori e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'interno. Esso obbliga tutti i soci, anche se non hanno partecipato alla votazione.

Art. 20 – Potere propositivo dei soci e del Collegio Sindacale

Le proposte che i soci volessero fare includere nell'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie, devono essere indirizzate alla Società. Spetta al Consiglio di Amministrazione valutare l'opportunità di porre dette proposte nell'ordine del giorno. La loro inclusione è però obbligatoria qualora siano avanzate da un decimo dei soci.

Del pari vanno obbligatoriamente comprese nell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria eventuali proposte del Collegio Sindacale.

Art. 21 – Convocazione delle Assemblee

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente del Consiglio dl Amministrazione su delibera del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati o dal Collegio Sindacale.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda, la convocazione sarà fatta dal Collegio Sindacale.

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