Al servizio dei Soci
Con il termine di sovrapprezzo viene indicata tecnicamente la quota che il socio è tenuto a versare mensilmente alla Cassa Mutua ai sensi dell’articolo 7, IV comma lettera b) dello Statuto. Tale obbligo pecuniario del socio della cooperativa trova la sua fonte normativa nell’articolo 2528 II comma del codice civile.
Il versamento delle quote associative / sovrapprezzo viene fatto di regola mediante trattenuta sullo stipendio o retribuzione.
Nel caso di perdita della qualità di socio, a causa del venir meno dei requisiti previsti per l’ammissione a socio, a questo è comunque dovuto il rimborso di tutte le quote versate a titolo di sovrapprezzo più un contributo; detto rimborso, fatta esclusione del contributo, è dovuto anche al socio dimissionario. E’ importante sottolineare come la morosità nel versamento delle quote mensili di sovrapprezzo costituisca motivo per la perdita della qualità di socio, secondo le modalità previste dall’articolo 8 dello Statuto vigente della società.
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